Rapporti Dormienti
I cosiddetti rapporti dormienti sono i rapporti caratterizzati dall’assenza di operazioni o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati) per 10 anni - decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari - ed il cui valore superi i 100 euro.
Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad esempio l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione, nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto. Unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).
La normativa in materia di conti e rapporti dormienti è il Regolamento in materia di rapporti dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007, n° 116, entrato in vigore il 17 agosto 2007) che si applica alle seguenti categorie di rapporti, a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito);
- deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
- contratto di assicurazione di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata;
- assegni circolari prescritti indipendentemente dal valore degli stessi.
Una volta che il rapporto è divenuto dormiente, la banca invita il titolare - mediante lettera raccomandata (A/R) - ad impartire disposizioni sul rapporto stesso entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.
Per interrompere la dormienza, è necessario che il titolare del rapporto effettui almeno un'operazione dispositiva o un movimento (quali un versamento, un prelievo, una disposizione di pagamento) oppure chieda la continuazione del rapporto entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Decorso il suddetto termine, senza che il titolare abbia effettuato alcuna operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla banca di voler proseguire nel rapporto), la banca estingue il rapporto dormiente, versando l'ammontare corrispondente in un apposito Fondo pubblico (di cui all'art. 1 comma 343 della Legge 266/2005). La gestione di tale Fondo è a cura di una Commissione - nominata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ne disciplina il funzionamento.
Entro il 31 marzo di ogni anno la banca provvede a trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze: l’elenco dei rapporti “dormienti” ai sensi del DPR n. 116/2007 per i quali entro il 31 dicembre dell’anno precedente si sono verificate le condizioni per l’estinzione e l’elenco degli assegni prescritti. L’elenco sarà pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito della Consap.
Attualmente, non sono presenti rapporti dormienti.
Gli eventuali rapporti dormienti verranno riportati in questa sezione.