Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Il Gruppo Bancario IBL Banca è impegnato nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fenomeni che costituiscono una grave minaccia per l’integrità del mercato e per la comunità internazionale nel suo complesso. A tal fine, Il Gruppo Bancario si è dotato di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.

La normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2007 e D.Lgs. 109/2007, più volte modificati), impone specifici obblighi in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione di dati e informazioni, segnalazione di operazioni sospette, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo.

Obblighi del Cliente

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 231/2007, I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. L’art. 42 del D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di astenersi dall’apertura di rapporti continuativi, dalla prosecuzione dei rapporti e dall’esecuzione di operazioni in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono alla Banca, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela. Le informazioni sono acquisite a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo del cliente cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti.

Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

L’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 definisce il limite al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi (privati). Dal 1 gennaio 2023 tale limite è aumentato a 4999,99 euro.

Il divieto di superare il limite di legge vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. A tal proposito l’art. 1, comma 2, lettera v), D.Lgs. n. 231/2007 precisa che, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Assegni Bancari, Postali e Circolari

I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.