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Nuova Normativa Antiriciclaggio A seguito dell’emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore. Di seguito vengono riportate le principali novità: Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore Assegni Bancari, Postali e Circolari Sempre a decorrere dal 30 aprile 2008, gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi. Infine, dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto e in caso di girata dovrà essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante indipendentemente dall’importo del titolo. Si invita pertanto a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare il trasferimento non corretto di contante, libretti o titoli al portatore nonché la non corretta emissione e circolazione degli assegni bancari, postali o circolari. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo del contante o titoli al portatore trasferiti ovvero del titolo di credito. Libretti al portatore Si invita pertanto a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonché l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente
dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla
banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Si invita a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonché l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto. |
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