Antiriciclaggio

Nuova Normativa Antiriciclaggio

A seguito dell'emanazione della nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cambiano alcune disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.

Di seguito vengono riportate le principali novità:

Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

A decorrere dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (ai sensi del DL 201 c.d. “salva Italia”). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Assegni Bancari, Postali e Circolari

A partire dal 6 dicembre 2011, tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, d'importo pari o superiori a 1.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Sempre a decorrere dal 31 maggio 2010 , gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.
Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità . Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.
Si invita pertanto a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare il trasferimento non corretto di contante, libretti o titoli al portatore nonchè la non corretta emissione e circolazione degli assegni bancari, postali o circolari. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo del contante o titoli al portatore trasferiti ovvero del titolo di credito.
Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità; inoltre, il decreto ha previsto che a far tempo da tale data, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro

Libretti al portatore

A decorrere dal 6 dicembre 2011, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro. Si invita pertanto a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonchè l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente à tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.
Si invita a prendere buona nota dell'entrata in vigore di tale disposto normativo al fine di evitare la non corretta gestione dei suddetti libretti nonchè l'applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto.

Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.